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LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-2006

Art. 21

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
"s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;".
2. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".
Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 8, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, come modificati dalla presente legge, così recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle società fiduciarie;
l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
d) alle società di gestione dei servizi di liquidazioni delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I soggetti indicati nell'art. 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell'art. 3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis e t).
5. Gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 8, comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2.
7. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. È escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
8. È fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 8, comma 4.
10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».