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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 30

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2006
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Testo in vigore dal:  23-2-2006

Art. 4

Accesso alle professioni
1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.