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LEGGE 21 luglio 2005, n. 146

Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/8/2005
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Testo in vigore dal:  12-8-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, è assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni.
2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della propria attività. La medesima relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992).
- La legge 21 marzo 2001, n. 84, reca: "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001).
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" (pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987).
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991).