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LEGGE 28 dicembre 2005, n. 263

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2006)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  1-3-2006
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Art. 2

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";
b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";
c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";
d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
"Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";
e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto";
f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa";
g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giornì";
h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "11 giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";
i) all'articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";
l) all'articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";
m) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'e stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza";
n) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro";
o) all'articolo 256, le parole: "ll giudice può anche ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse;
p) all'articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo";
q) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
- Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione";
r) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni";
s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;" e la parola: "ma" è soppressa;
t) all'articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato" sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato";
u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita";
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" è sostituita dalla seguente: "professionista".
2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni";
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro".
3. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: ", ancorché festivo" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici" sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il
((1° marzo 2006))
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.