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LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  12-1-2006

Art. 43

(Delega al Governo
per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Note all'art. 43.
- Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le note all'art. 19.
- Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note all'art. 2.