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LEGGE 17 agosto 2005, n. 174

Disciplina dell'attività di acconciatore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/9/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 2

(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a
((segnalazione certificata di inizio di attività))
ai sensi dell' 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.
È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.