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LEGGE 8 luglio 2005, n. 137

Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/8/2005
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Testo in vigore dal:  3-8-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2005

Ciampi

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1, letere a), b) e c):
- Il testo dell'art. 463 del codice civile, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«463. Casi d'indegnità.
È escluso dalla successione come indegno (c.c. 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541):
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (c.p. 43, 575);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (c.p. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (c.p. 372);
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione di tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;
4) chi ha indotto con dolo (c.c. 1439) o violenza (c.c. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita (c.c. 679);
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684);
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (c.p. 491).».