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LEGGE 17 maggio 2005, n. 92

Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/6/2005
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Testo in vigore dal:  4-6-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuità della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonché nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.