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LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2004)
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Testo in vigore dal:  29-2-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonché l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che:
«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».
La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare.
L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia, tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i rispettivi ambiti di competenza e livelli di responsabilità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché al controllo coordinato del territorio.
La materia della polizia giudiziaria è regolata dal codice di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale (decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi complementari. In particolare, l'art. 57 del codice di procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari, gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria (comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonché i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia giudiziaria (comma 2).
La materia della protezione civile è disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.