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LEGGE 22 luglio 2004, n. 194

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2004
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Testo in vigore dal:  19-8-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2.
2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.
3. Le modalità di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo, nonché le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.
Nota all'art. 1.
- Gli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, 1117 (Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea), sono i seguenti:
«Art. 1. - Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874.
È altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.
Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.
A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazione di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.
Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.».
«Art. 2. - Le attribuzioni conferite al Ministero della Africa italiana, ai Governi ed ai comandi truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, modficato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.».