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LEGGE 28 luglio 2004, n. 193

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  18-8-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 16 marzo 2001, n. 72, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia». Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1. - 1. Ai fini di cui all'art. 9 della Cosituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri.