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LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313

Disciplina dell'apicoltura.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2005

Art. 3

(Apicoltore e imprenditore apistico).
1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.