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LEGGE 30 settembre 2004, n. 252

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2006)
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Testo in vigore dal:  27-10-2004

Art. 3

(Incremento della dotazione organica del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, reca: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. note all'art 2.