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LEGGE 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
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Testo in vigore dal:  10-4-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Incompatibilità per cariche elettive
regionali e locali).
1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti".
2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale;
b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali):
«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.».