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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2004, n. 94

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ((...)) e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2024)
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Testo in vigore dal:  28-4-2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento del compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9, nei quali è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai menzionati corsi;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», estesa alla Guardia di finanza con legge 15 dicembre 1959, n. 1089;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, recante «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale è stato adottato il «Regolamento di disciplina militare»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001 recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;
Viste le disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1151 in data 13 dicembre 1994), e successive modifiche;
Viste le disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1152 in data 13 dicembre 1994);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3595/03, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1899 del 9 febbraio 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti istituzionali
1. L'Accademia della Guardia di finanza, istituto di formazione militare e di studi superiori a carattere universitario, organizza i corsi in modo tale da sviluppare le qualità etiche e la formazione militare degli allievi e per far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di ufficiale della Guardia di finanza.
2. A tal fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal Comandante generale, il quale individua altresì le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di corpo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4:
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di età, per i generali di Corpo d'armata e di Divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Capo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente è articolato in :
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di applicazione viene determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.
5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.
6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1024, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 4, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7.
Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, l'art. 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.
10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva.
Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado».
«Art. 7 (Ufficiali del ruolo aeronavale). - 1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di età è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del comma 1, è corrispondente a quello dell'ufficiale del ruolo normale di cui all'art. 6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 6.
4. Sono rinviati al corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori che:
a) si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 6, comma 5;
b) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione.
5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado.
L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utili dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti alla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai sensi del comma 4, lettera b), transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina di cui all'art. 6, commi 7 e 10.
8. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbia superato il quarantaduesimo anno di età, che abbia frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato già impiegato per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente.
9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa, ma comunque posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale.
11. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle formazioni delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza».
«Art. 8 (Ufficiali del ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.
a) previo concorso per titoli ed esami riservato:
1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera. b), del medesimo decreto legislativo;
b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2.
2. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il trentaquattresimo anno di età e non aver superato il quarantaduesimo anno di età e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa.
4. Ai frequentatori del corso speciale è attesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
5. Al concorso di cui al comma 1, non può partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale».
«Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che abbia compiuto il trentatresimo anno di età e che non abbia superato il quarantaduesimo anno di età ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo è estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7 e 10.
4. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
«Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».
- La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante: «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98.
- La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959, n. 311.
- La legge 3 agosto 1961, n. 833, recante: «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961, n. 214.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante: «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1986, n. 214.
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999, n. 255; si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare .
(Omissis)».
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante: «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2000, n. 38.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96.
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60; si riporta il testo dell'art. 15:
«Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico».
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302; si riporta il testo dell'art. 1, comma 1:
«Art.1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
(Omissis).
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
(Omissis).
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea».
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.