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LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  7-2-2014
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Art. 8

(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
((nati nel matrimonio))
o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.