stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 gennaio 2004, n. 14

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004
nascondi
Testo in vigore dal:  28-1-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.