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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  15-1-2004

Art. 7

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:
«1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 7 (Organi). - 1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.».