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LEGGE 20 marzo 2003, n. 61

Contributo per lo svolgimento delle manifestazioni culturali congiunte con la Federazione russa e la Repubblica araba d'Egitto.

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Testo in vigore dal:  24-4-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità russe, una mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel corso dei secoli.
2. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità egiziane, una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto, dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
3. La realizzazione delle attività previste nei commi 1 e 2 può avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero), è il seguente:
"Art. 6 (Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero). - 1.
Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.
2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.".