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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 363

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal:  25-7-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Manutenzione e innevamento programmato)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.(2)
((5))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.(2)
((5))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.(2)
((5))
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.(2)
((5))
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.
A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".