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LEGGE 11 agosto 2003, n. 234

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

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Testo in vigore dal:  11-9-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, è aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.
3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n.656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
5. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del 1978.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella G (Vedove ed orfani minorenni - orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita prima dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979, S.O.), n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), e poi dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra):

«Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti
SOGGETTI DI DIRITTO Importo annuo (in lire)
Dal 1° gennaio 1985 Dal 1° gennaio 1986


- Si riporta la tabella N (Vedove ed orfani minorenni - orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 come modificata dalla legge qui pubblicata limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª:

«Tabella N
Categorie dal 1° gennaio 2002 dal 1° gennaio 2003


(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della già citata legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 (Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio):
«Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b)-h) (Omissis)».