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LEGGE 1 agosto 2003, n. 207

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2006)
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Testo in vigore dal:  13-7-2006
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Art. 1

Sospensione condizionata dell'esecuzione
della parte finale della pena detentiva
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
((2))
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonché dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione; (1)
e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni)."
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione."