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LEGGE 15 luglio 2003, n. 189

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
((2))
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 190) che "Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".