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LEGGE 3 giugno 2003, n. 153

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

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Testo in vigore dal:  2-7-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.