stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 novembre 2003, n. 313

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2003
nascondi
vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  19-11-2003

Art. 3

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.
Nota all'art. 3:
- L'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, è il seguente:
«Art. 1 (Accesso ai mezzi di informazione). - (Omissis).
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.
(Omissis).».