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LEGGE 24 aprile 2003, n. 92

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

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Testo in vigore dal:  27-4-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".
2. Possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4. - Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.
In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.
Le stesse norme si applicano ai dipendenti di enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri.
Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica amministrazione.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, così come modificato dalla presente legge, vedi nota all'art. 1, comma 1.