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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55

Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-4-2003
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 1 aprile 1981, n. 121 - e successive modificazioni
ed  integrazioni  - recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  recante  ordinamento  del  personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
  Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per
il  riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208,   recante   il  regolamento  per  il  riordino  della  struttura
organizzativa    delle    articolazioni    centrali   e   periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Considerato  che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la
possibilita'  di  modificare  la  dotazione  organica  dei  dirigenti
generali  di  pubblica  sicurezza  di  livello C, fissata dal decreto
legislativo  n.  334/2000 per assicurare adeguata copertura dei posti
di funzioni individuati dal regolamento stesso;
  Considerato,  altresi',  che  l'articolo 65,  comma  2, del decreto
legislativo  5  ottobre  2000, n. 334, prevede che le modifiche delle
dotazioni   organiche,  da  apportare  al  regolamento,  non  debbono
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
  Ritenuto,   pertanto,   di  dover  procedere  contestualmente  alla
riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della
pubblica  sicurezza,  nel  rispetto  della  dotazione  complessiva di
ciascun ruolo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  La  dotazione  organica,  prevista  per  la  qualifica di dirigente
generale  di  pubblica  sicurezza dalla tabella A allegata al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335,  come
sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e' incrementata di tre unita'.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  reca:  "Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
              -  La  legge  31  marzo  2000,  n. 78, reca: "Delega al
          Governo  per  il  riordino  dell'Arma  dei carabinieri, del
          Corpo  forestale  dello  Stato,  del Corpo della Guardia di
          finanza e della Polizia di Stato".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  65,  comma 2, del
          decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
          ruoli  del personale direttivo e dirigente della Polizia di
          Stato):
              "2.  Le  dotazioni  organiche, per esigenze operative e
          funzionali  sopravvenute, potranno essere modificate, senza
          oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e ferma
          restando  la  dotazione  organica  complessiva  di  ciascun
          ruolo,   con   regolamento  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001, n. 208
          (Regolamento  per il riordino della struttura organizzativa
          delle      articolazioni     centrali     e     periferiche
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.)
              "5.  In  relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma
          5,  dall'art.  5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare
          la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza
          fra  dirigenti  generali della Polizia di Stato e ufficiali
          di  grado  corrispondente  dell'Arma  dei carabinieri e del
          Corpo  della  Guardia di finanza, la dotazione organica dei
          dirigenti   generali  di  livello  C  fissata  dal  decreto
          legislativo   5   ottobre  2000,  n.  334,  tabella  1,  e'
          modificata  con  le  procedure di cui all'art. 65, comma 2,
          del  predetto  decreto  n. 334, ferme restando le posizioni
          fuori  ruolo  esistenti.  I  provvedimenti occorrenti nella
          prima    attuazione   delle   disposizioni   del   presente
          regolamento  possono  essere  adottati anche nelle more del
          perfezionamento  del  regolamento  previsto  dall'art.  65,
          comma   2,   del  predetto  decreto  n.  334,  purche'  sia
          assicurata,  nell'ambito  delle  vacanze  delle  qualifiche
          dirigenziali,  l'indisponibilita'  dei posti occorrenti per
          soddisfare  le  condizioni  richieste dal predetto art. 65,
          comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000".
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della   legge   23   agosto   1988,   n.   400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo vigente della tabella A allegata
          al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  335,  come  sostituita  dalla  tabella  1,  allegata al
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse):
                                                           "Tabella A

     ---->   Vedere tabella a pag. 8 e pag. 9 della G.U.  <----