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LEGGE 11 luglio 2002, n. 160

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.

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Testo in vigore dal:  31-7-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.