stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 aprile 2002, n. 59

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.

nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-4-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca: "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, reca: "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103".
- Il testo degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), è il seguente:
"Art. 4 (Interconnessione). - 1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.
3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinchè sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinchè le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.
6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).
7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:
a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;
c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);
d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.
8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.
9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da società sue controllate o collegate.
L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.
10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.
11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.
12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.
13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.
14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.
15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b).
16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato D, parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.
17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate".
"Art. 5 (Condizioni di accesso alla rete). - 1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.
3. L'Autorità provvede affinchè le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti.
Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.
4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinchè le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche.
Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.
6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego".
"Art. 7 (Condizioni economiche di offerta). - 1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro il 1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7.
L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.
5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.
6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre il 1 gennaio 2000.
7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.
8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.
9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta.
Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.
11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.
12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.
13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia".
"Art. 8 (Contabilità dei costi). - 1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinchè il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:
a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;
2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;
3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.
4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dal l'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi ditale fornitura, fermo quanto previsto dall'articolo.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti".
"Art. 9 (Separazione contabile). - 1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.
4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.
5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.".