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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 19

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività' produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al
((31 dicembre 2006))
fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, te parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".