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LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal:  29-12-2002

Art. 27

(Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di approvvigionamento di gas naturale)
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.
Nota all'art. 27:
- La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.