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LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal:  18-8-2002

Art. 21

(Giochi olimpici invernali Torino 2006)
1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1.
Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.