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LEGGE 18 giugno 2002, n. 136

Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-7-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.
2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, può definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), è il seguente:
"Art. 28. - L'ente o gli enti morali promotori dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), è il seguente:
"2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per I.S.E.F., sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88".