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LEGGE 6 marzo 2001, n. 60

Disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

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Testo in vigore dal:  5-4-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'art. 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'art. 3.