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LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2017)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  22-4-2017
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Art. 14-ter

Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende
((o somministra))
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività
((da quindici giorni a tre mesi))
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