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LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  6-1-2002

Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
Nota all'art. 18, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
"Art. 100 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). - 1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 600.000 a L. 4.000.000.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsiticati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000".