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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 244

Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

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Testo in vigore dal:  12-7-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Sentita l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia e del gas;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
b) Autorità, l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge;
c) Collegio, il presidente e i membri dell'Autorità;
d) Uffici, le unità organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge e successive modificazioni e integrazioni;
e) Provvedimenti individuali, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati;
f) Bollettino, il bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge;
g) Utenti, i destinatari di un servizio di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni;
h) Consumatori, gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione;
i) Esercenti, i soggetti che producono, importano, esportano, trasmettono, trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;
j) Associazioni di utenti o consumatori, ogni forma di organizzazione di utenti o consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2, comma 24, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481, è riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promuovere le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 24, lettera a), legge 14 novembre 1995, n. 481:
"24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;".
Note all'art. 1:
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 481/1995:
"1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicaziom.
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995:
"28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presesente articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995:
"26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 23, della legge n. 481/1995:
"23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi".