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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 24 ottobre 2001, n. 420

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

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Testo in vigore dal:  16-12-2001

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare, l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;
Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294, recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;
Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Udito il parere dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici espresso in data 13 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneità organizzativa.
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta" sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori restauratori di beni culturali" e "quaranta";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies della legge 11 febbraio 2001, n. 109, è il seguente:
"11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.".
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2001, n. 294, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2000, n. 246.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 5 (Idoneità organizzativa). - 1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali sensi dell'art. 8 in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e collaboratore restauratore dei beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.
3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.
4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".