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LEGGE 3 aprile 2001, n. 138

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici.

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Testo in vigore dal:  6-5-2001

Art. 4

(Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.