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LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

note: Entrata in vigore della legge:4-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2005)
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Testo in vigore dal:  2-8-2005
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Art. 19

1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine.
(( In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152))
. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.