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LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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Testo in vigore dal:  13-4-2001

Art. 5

(Scuole nazionali)
1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:
a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.
2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.