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LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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Testo in vigore dal:  28-2-2010
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Art. 4

(Attività specialistiche)
1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.
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5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri
))