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LEGGE 21 marzo 2001, n. 73

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia ((, in Montenegro)) e in Croazia.

note: Entrata in vigore della legge: 12-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  24-6-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia
((, in Montenegro))
e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana
((d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e))
con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché
((...))
nel campo socio-economico. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 luglio 2004, n. 193 ha stabilito (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006".