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LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • REGOLAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE,
    DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
  • 10
  • 11
  • INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
  • 21
  • MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
  • 22
  • 23
  • INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
  • 24
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 25
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti
((...))
di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.