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LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 17

(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti
((...))
di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.