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LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 3-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  3-3-2001

Art. 3

Piano per l'arte contemporanea
1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.
2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole:
"attività propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonché per la nomina di un curatore".
Nota all'art. 3:
- L'art. 1, comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali", come modificato dalla presente legge, così recita:
"11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, nonché per la nomina di un curatore e per il funzionamento del centro e dei musei è autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".