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LEGGE 14 agosto 2000, n. 247

Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione.

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Testo in vigore dal:  19-9-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.
2. Le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unità previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione già iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio è mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. La predetta somma è immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalità di cui al comma 2.
4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Mauro, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidehte della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), è il seguente:
"13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.