stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-11-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Potenziamento delle dotazioni organiche
1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.
((
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza
))
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.
10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.