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LEGGE 18 agosto 2000, n. 236

Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal:  13-9-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Recuperi di indebiti pagamenti
1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.