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LEGGE 19 luglio 2000, n. 204

Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria.

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Testo in vigore dal:  10-8-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.
2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane ed è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilità ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma è subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Lo Stato è surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.